01/08/2008
D. Lgs. 81/2008
21/05/2008
Certificazione Ambientale
21/05/2008
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza
30/08/2007
Legge antisommerso
Con il Dlgs.231/2001, è stato introdotto un nuovo "tipo di illecito", formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all'ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interese o a suo vantaggio, dai "vertici" o dai sottoposti dello stesso ente.
La rivoluzionaria novità è stata inizialmente limitata ad alcune fattispecie: corruzione, concussione, truffa e simili, ma la prospettiva (già in parte realizzata con l'estensione della disciplina ai reati societari) è di estenderla anche ai reati "infortunistici" e ambientali.
Le sanzioni previste dal decreto in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente sono particolarmente pesanti: sia quelle pecuniarie (variabili da un minimo di 10.000 € a un massimo di 1,5 ml. di €) sia quelle interdittive (dall'interdizione temporanea dall'esercizio di attività, alla revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sino alla chiusura definitiva dell'impresa), che possono essere applicate dal giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale.
Notevole importanza tuttavia è assegnata dalla nuova disciplina normativa alle condizioni organizzative dell'impresa. La responsabilità può non esser attribuita all'impresa se quest'ultima fornisce la prova di avere adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Diviene allora d'importanza fondamentale, non solo per le imprese che hanno frequenti rapporti con le P.A. (partecipazione a gare d'appalto, rilascio di concessioni, percezioni di contributi pubblici, ecc.) ma anche per tutte quelle che rischiano di incorrere negli illeciti societari, in conseguenza di omissioni o errate valutazioni soggettive:
L'adozione degli strumenti sopraelencati, a seconda dei casi, consente all'impresa di essere esonerata da responsabilità, evitando la sanzione interdittiva o vedendosi applicata una sanzione pecuniaria ridotta.