Rottami metallici e rame • normativa REG. 333/2011 e normativa REG. UE 715/2013

Problematiche

La direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, stabilisce “le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”.

Vantaggi

Rottami metallici
Rottami metallici – REG. UE 333/2011
Il nuovo Regolamento 333/2011 è entrato in vigore il 9 0ttobre 2011. Stabilisce quali procedure deve effettuare chi produce/commercializza rottami metallici in ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio, affinchè i rottami possano essere considerati prodotti utilizzabili per altri scopi.
I rottami cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore ad un altro detentore siano soddisfatte tutte le condizioni di qualità dei rottami.
Il produttore deve applicare un sistema di gestione della qualità, il monitoraggio dei processi, delle tecniche di trattamento e della qualità dei rottami metallici ottenuti e l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni.

Rottami rame
Rottami di rame – REG UE 715/2013
Il nuovo Regolamento 715/2013 applicabile dal 1 gennaio 2014 definisce i criteri per i quali i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti in funzione del loro utilizzo.
Come per il Reg. 333/2011 l’azienda che produce/commercializza i rottami è tenuta ad adottare un sistema di gestione della qualità, il monitoraggio dei processi, delle tecniche di trattamento e della qualità dei rottami di rame ottenuti e l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni.

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